Coordinamento per la sicurezza
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Descrizione del servizio
STESURA DI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) STESURA DI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (POS) STESURA DI PLANIMETRIE DI CANTIERE STESURA DI CRONOPROGRAMMI STESURA DI DOCUMENTI DI ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI STESURA DI DOCUMENTI DI ANALISI DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI P.O.S. e PIMUS (D.lgs. 81/2008): Ogni impresa che opera nel campo edile, per ogni singolo cantiere, in riferimento alle diverse lavorazioni da effettuare, deve preparare il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Qualora si debbano montare ponteggi, deve SEMPRE essere preparato il Piano di Montaggio, smontaggio Manutenzione ed Uso (PiMUS), completo di disegni in scala. Se i ponteggi superano i 20 metri d'altezza o non sono montati secondo gli schemi del libretto, si deve inoltre preparare il progetto esecutivo del ponteggio. DEARIS è specializzato nella preparazione dei documenti di cui sopra. Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Dal 30/06/2013 ciascun datore di lavoro ha l'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.). Così come definito dall'art.2 del D.lgs. 81 del 2008 e s.m.i., (Testo Unico sulla Sicurezza) gli scopi di questo documento sono: 1.analizzare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività; 2. individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione: 3.elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Sono destinatari dell’adempimento relativo alla valutazione dei rischi tutti coloro che esercitano un’attività d’impresa o professionale e che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati, secondo la concezione dell’art. 2094 del codice civile. Ma sono, inoltre, obbligati tutti coloro che, sia datori pubblici che privati, hanno rapporti di lavoro non subordinato, ma anche secondo le formule contrattuali equiparate in base all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81 del 2008, e indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell'attività svolta. Sanzioni Per la mancata valutazione dei rischi, il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 (art 55 comma 1). Per l’omessa elaborazione del DVR secondo le modalità di cui all'articolo 29, il datore di lavoro è punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro (art. 55 comma 3).


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